Per quanto riguarda il rischio chimico il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 ha introdotto un titolo specifico nel D.Lgs. 626/94, relativo alla protezione da agenti chimici.
Il datore di lavoro e' tenuto a determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e a valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori sono sufficienti a ridurre il rischio le misure di cui al comma 1 dell'art. 72-quinquies.
Nel caso in cui l'esposizione e' presente, la norma prevede di applicare misure specifiche di protezione e prevenzione, tra cui l'eliminazione o la sostituzione dell'agente, qualora la natura dell'attivita' lo consenta, con altri meno pericolosi; la misurazione nell'ambiente delle sostanze che possono presentare un rischio per la salute con metodiche standard, la formazione e l'informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, così come recitano gli artt. 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies.