Tutti i materiali da costruzione devono o dovranno presentare obbligatoriamente la Marcatura CE.
Il DPR. 246 del 1993, Regolamento di adozione della Direttiva 89/106, definisce come "materiale da costruzione" ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile.
Il Marchio CE non è un marchio di qualità o un valore aggiunto per il prodotto, ma l’evidenza che il prodotto stesso rispetta UN OBBLIGO DI LEGGE senza la quale il prodotto non può essere venduto e/o commercializzato.
L'obbligatorietà della marcatura CE per un prodotto incomincia nel momento in cui una norma armonizzata, relativa ad esso, viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La norma armonizzata stabilisce, attraverso la sua parte cogente, annesso ZA, il sistema secondo il quale il prodotto in questione, per un relativo uso, deve essere marcato CE.
Il numero di prodotti coinvolti aumenta sempre di più. Mensilmente, nuove norme armonizzate vengono pubblicate dal CEN, e successivamente in GUCE e GURI.
Il mondo dei prodotti coinvolti è veramente vasto: dagli aggregati / inerti per il calcestruzzo alle travi da ponte, dalle membrane impermeabilizzanti agli appoggi strutturali.